Art. 114-bis TUB Emissione di moneta elettronica

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. L’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

Testo in vigore dal 13 maggio 2012

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.