Art. 114-bis.1 TUB Distribuzione della moneta elettronica

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.

2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d’Italia secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4.

Testo in vigore dal 13 gennaio 2018

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.