Art. 102 TUB Procedure proprie delle singole società

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili, fermo restando l’articolo 102-bis. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi.
Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

Testo in vigore dal 1° dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.