Art. 102-bis TUB Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all’articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.

Testo in vigore dal 30 novembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.