Art. 87 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 23 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048)

1. Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.