Art. 86 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 25 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048)

1. Nelle contravvenzioni al presente testo unico, il contravventore, prima dell’apertura, del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell’ammenda stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l’Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell’art. 82.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.