Art. 88 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048)
1. La vigilanza per l’applicazione del presente testo unico è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell’Ispettorato del lavoro.
2. Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI