Art. 70 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 47 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)
1. Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta per contributi entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.
La ricevuta di versamento è prova liberatoria per il datore di lavoro.