Art. 70 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 47 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta per contributi entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.
La ricevuta di versamento è prova liberatoria per il datore di lavoro.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.