Art. 65 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(L. 21 marzo 1953, n. 220 Tab. B)

1. Per l’agricoltura gli assegni familiari vengono corrisposti:
1) per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per i compartecipanti collettivi in ragione di 26 giornate per ciascun mese;
2) per gli obbligati o braccianti fissi in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate;
3) per gli avventizi o giornalieri di campagna e per i compartecipanti individuali in ragione del numero delle giornate di occupazione accertate per ciascun lavoratore, o allo stesso attribuite in base alla sua appartenenza ad una delle quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, di cui alle lettere e), d), e), f), dell’art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, secondo le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale prevista dall’art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1961

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.