Art. 68 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 46 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)
1. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall’Istituto stesso, le generalità dei lavoratori occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai documenti e dalle denuncie di cui agli articoli 38 e 39, le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all’articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.
Alle denuncie devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano già stati trasmessi all’Istituto da precedenti datori di lavoro.