Art. 68 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 46 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall’Istituto stesso, le generalità dei lavoratori occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai documenti e dalle denuncie di cui agli articoli 38 e 39, le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all’articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.
Alle denuncie devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano già stati trasmessi all’Istituto da precedenti datori di lavoro.

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.