1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.
Testo in vigore dal 29 aprile 2006
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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