Art. 139 TUA Obblighi del condannato

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
Nota all’art. 139:
- L’art. 444 del codice di procedura penale è riportato alle note dell’art. 138.

Testo in vigore dal 29 aprile 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.