Art. 138 TUA Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività di molluschicoltura

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Nei casi previsti dal comma 12 dell’articolo 137, il Ministro della salute, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall’esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.

Testo in vigore dal 26 agosto 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.