Art. 9-septies T.U. Accise Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater, i profili di affidabilità e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
2. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater, delle condizioni per l’accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità di cui all’articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilità attribuito, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l’interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti.
3. Nel caso di persone giuridiche e di società, la qualifica di cui all’articolo 9-ter, comma 1, è revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
4. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilità o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta è adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilità o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.(129)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l’art. 8, comma 3) che “Salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9-quater, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e)”.