Art. 12 T.U. Accise Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all’e-DAS.

2. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato l’e-DAS.

3. Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 15-bis.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

Testo in vigore dal 14 dicembre 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (87)

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.