Art. 9-octies T.U. Accise Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità di cui all’articolo 9-quinquies, comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificità dei settori di attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonché del livello di affidabilità loro attribuito, le semplificazioni e le facilitazioni con riguardo alla tenuta dei registri, anche in modalità esclusivamente informatica. Con il medesimo decreto possono essere altresì individuate semplificazioni e facilitazioni con riguardo: a) alla contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili; b) alla periodicità di effettuazione degli inventari, nei limiti temporali di prescrizione dell’imposta; c) all’esecuzione delle operazioni di denaturazione senza la vigilanza continuativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; d) alla dilazione, fino a un massimo di ventiquattro mesi, del termine di cui all’articolo 13, comma 5, per l’applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche; e) al differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche; f) alla documentazione da allegare in relazione alla presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia; g) alle modalità di presentazione della dichiarazione di consumo dell’energia elettrica e del gas naturale; h) all’esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici aventi codici di nomenclatura differenti.(129)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l’art. 8, comma 2) che “Le disposizioni di cui all’articolo 9-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.