Art. 32 T.U. Accise Oggetto dell’imposizione

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 25 D.L. n. 331/1993)

1. L’alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.

2. Per alcole etilico si intendono:
a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1995

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.