Art. 31 T.U. Accise Disposizioni per il condizionamento e per l’etichettatura

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 20 D.L. n. 1200/1948 - Art. 13 D.L. n. 3/1956 - Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019)

1. I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le etichette con le indicazioni prescritte fra le quali devono risultare, per i prodotti nazionali di cui agli articoli 32 e 39, gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1995

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.