Art. 33-bis T.U. Accise Piccole distillerie indipendenti

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell’anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui(87)

Testo in vigore dal 21 dicembre 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (87)

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l’art. 5, comma 15-septies, alinea) che il presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.