Art. 30 T.U. Accise Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L’alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o completamente denaturati devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall’art. 12.(87)

2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1:
a) ai sensi dell’art. 13, comma 2, l’alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti del contrassegno fiscale;
b) l’alcole non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità non superiore a 5 litri;
d) l’alcole completamente denaturato in quantità non superiore a 50 litri;(87) e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria, in quantità non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall’art. 12;
f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie;
g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’11 per cento in volume;
h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall’art.
11, comma 2;
i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.

Testo in vigore dal 21 dicembre 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (87)

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l’art. 5, comma 15-septies, alinea) che le modifiche al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2022.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.