Art. 97 T.U. Accertamento Rinnovo del concordato
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 14 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all’articolo 93 e in assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 94, l’Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all’articolo 92, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all’articolo 92, comma 3.
1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l’applicazione dell’articolo 102, comma 3, i benefici di cui all’articolo 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono così riconosciuti:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;
c) l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 293, comma 1.
(1)
1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell’articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime annualità d’imposta non sono dovuti gli interessi.(1)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l’art. 28, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.