Art. 93 T.U. Accertamento Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 10 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

1. I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 49, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo.

2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 92, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

2-bis. L’adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è priva di effetti.(1)

Testo in vigore dal 12 agosto 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (1)

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l’art. 28, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.