Art. 103 T.U. Accertamento Determinazione degli acconti
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 20 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
1. L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
2. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99;
b) se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 100;
c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.(1)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l’art. 28, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.