Art. 318 T.U. Accertamento Accertamento delle violazioni
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 28 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)
1. Agli effetti degli articoli 154 e 156, l’accertamento delle violazioni in materia di imposta sulle assicurazioni di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari dell’Agenzia delle entrate, all’uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell’Agenzia delle entrate, da qualsiasi funzionario addetto agli uffici stessi.
2. I funzionari di cui al comma 1, nonché gli ufficiali e agenti della polizia tributaria sono tenuti a osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell’esercizio delle loro funzioni.