Art. 221 T.U. Accertamento Altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 12, commi 1, 2 e 5, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215, nonché l’acquisizione delle informazioni di cui all’articolo 220, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell’invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall’invio di quest’ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.

2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215, e agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 219 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.