Art. 212 T.U. Accertamento Identificazione dei venditori esclusi
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 3 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
2. Per determinare se un venditore che è un’entità sia un venditore escluso di cui all’articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.
3. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all’articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.