Art. 216 T.U. Accertamento Termini e validità delle procedure

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 7 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 26 marzo 2023 o alla data in cui un’entità è divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) le informazioni relative al venditore di cui all’articolo 213, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi;
b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 212, dell’articolo 213, commi 1 e 2, e dell’articolo 215, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.