Art. 191 T.U. Accertamento Obblighi dei servizi di collegamento
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 11, comma 2, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)
1. I servizi di collegamento non hanno l’obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall’ordinamento.