Art. 189 T.U. Accertamento Utilizzo delle informazioni
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 10 decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29)
1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi della presente sezione possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell’osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui al capo IV, recante “Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa”, e al capo VI, recante “Relazioni con i Paesi terzi”, della direttiva 2011/16/UE.