Art. 188 T.U. Accertamento Disposizioni varie

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 9 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

1. 1.Le richieste di assistenza di cui alla presente sezione e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell’amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell’altro Stato membro.
3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente, presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni l’Autorità interpellata e durante le indagini amministrative devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.