FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per ottenere l’annullamento del giudizio di insufficienza riportato nelle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 1998 presso la Corte di Appello di Trento- Sez. distaccata di Bolzano.
La sentenza è qui impugnata dall’interessata che ne chiede in primo luogo l’annullamento per vizi di procedura posti in essere dal Tribunale.
In via gradata l’appellante deduce quattro motivi volti a sostenere la nullità della prova orale da lei sostenuta e undici motivi volti a sostenere l’illegittimità del giudizio negativo formulato nei suoi confronti dalla Commissione.
Si è costituita l’Amministrazione che chiede il rigetto del ricorso.
All’Udienza del 6 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello non è fondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo l’appellante chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, deducendo i vizi di procedura in cui sarebbe incorso il Tribunale.
In tal senso l’appellante osserva da un lato che – essendo stato il suo ricorso chiamato all’Udienza di merito del 14.3.2001- il Presidente ff. del Collegio cons. Mosna si è in quella sede tardivamente astenuto; dall’altro che il predetto magistrato nell’Udienza del 9.5.2001 non si è allontanato dall’Aula allorchè il ricorso è stato discusso avanti al Collegio giudicante.
Il mezzo è infondato.
Per quanto concerne la asserita tardività della astensione del cons. Mosna, è sufficiente osservare in punto di fatto che nel caso in esame il motivo di astensione ex art. 51 cod. proc. civ. è divenuto concretamente percepibile solo in sede di discussione del ricorso ed è quindi solo da quel momento che l’astesione poteva essere richiesta o dichiarata. (cfr. art. 78 disp. att. cod. proc. civ.).
In ogni modo, in caso di astensione del giudice, il relativo procedimento si esaurisce fra il magistrato che si astiene e il Presidente del Collegio o del Tribunale, senza che la sostituzione del giudice astenutosi incida sul principio costituzionale del giudice naturale, e quindi senza che di detta astensione possa dolersi una delle parti in causa. (cfr. V Sez. 28.1.2005 n. 180).
Per quanto riguarda la presenza fisica del cons. Mosna sul banco della successiva Udienza – nella quale lo stesso risultava Presidente ff. di Collegio deputato a decidere altri ricorsi appunto contestualmente chiamati – la questione è giuridicamente del tutto irrilevante, in quanto ai fini di validità della decisione qui impugnata ciò che conta è che la stessa sia stata pronunciata in camera di consiglio con l’intervento dei soli votanti. (cfr. art. 63 Regolamento di procedura).
In altri termini, la chiamata in Udienza di giudici in numero superiore a quello stabilito – e quindi la compresenza in aula dei componenti i diversi collegi giudicanti durante la discussione delle varie cause contestualmente fissate – è evento del tutto normale (cfr. art. 114 disp. att. cod. proc. civ.) e che non determina alcuna nullità della sentenza alla cui deliberazione in Camera di consiglio gli esterni al Collegio non abbiano concorso (cfr. Cass. sez. lavoro 22.11.1995 n. 12061).
Con il secondo motivo l’appellante deduce che la prova orale si è svolta in forma non pubblica (a porte chiuse) e che la stessa ha avuto una durata superiore a quella massima (sessanta minuti) legalmente stabilita.
Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile e va quindi disatteso.
Al riguardo si osserva in primo luogo che il verbale della Commissione – il quale attesta che la prova orale in questione si è svolta in forma pubblica – costituisce atto pubblico le cui risultanze fanno fede privilegiata fino a querela di falso, nella specie non proposta.
Per quanto riguarda la durata della prova orale, la disposizione contenuta nell’art. 26, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – secondo la quale la prova orale negli esami di abilitazione alla professione di procuratore legale deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato – ha portata ordinatoria di talchè la sua violazione configura, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, una mera irregolarità non viziante. (cfr. IV Sez. 16.5.2000 n. 2398).
Infondato è anche il terzo motivo mediante il quale si deduce che la prova orale non è stata nella specie preceduta dalla discussione delle prove scritte.
Come è noto, ai sensi dell’art. 17 bis comma 3 R.D. n. 34 del 1937 citato, la prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ha per contenuto la discussione di brevi questioni relative a cinque materie dopo una succinta illustrazione delle prove scritte.
A giudizio del Collegio – il quale non condivide il diverso orientamento espresso da III Sez. parere 495 del 10.1.1995 – tale ultima prescrizione non introduce però un adempimento essenziale, bensì un invito alla Commissione ad approfondire, là dove si presenti opportuno, le questioni giuridiche già oggetto delle prove scritte.
Pertanto, la mancata puntuale osservanza della prescrizione medesima non concretizza alcun vizio di legittimità che infici l’andamento della prova orale, il cui risultato finale dipende ovviamente dalla preparazione concretamente dimostrata dal candidato nelle cinque materie da lui preventivamente scelte.
Infondato è poi il quarto motivo mediante il quale l’appellante deduce che la Commissione esaminatrice era illegittimamente composta, vista l’assenza di componenti togati.
Come ormai chiarito da costante giurisprudenza della Sezione, infatti, in tema di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il disposto dell’art. 22 comma 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come sostituito dall’art. 1 n. 5 L. 23 marzo 1940 n. 254, a norma del quale « i supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo », indica il chiaro intento del Legislatore di adottare il criterio della piena fungibilità dei componenti della Commissione, indipendentemente dalla loro qualifica professionale, non avendo i componenti stessi carattere rappresentativo di interessi settoriali. (cfr. ex multis IV Sez. 19.11.2002 n. 4997).
I motivi secondo, terzo e quarto sopra esaminati sono pedissequamente reiterati dalla appellante con ulteriori motivi (nn. 1, 2, 3 e 5 definiti “ di merito”) che vanno quindi disattesi.
Infondato è anche l’ulteriore motivo mediante il quale l’appellante deduce che l’illegittimità derivante dalla mancata verbalizzazione dei motivi di impedimento che hanno imposto la sostituzione di taluni membri effettivi della Commissione con membri supplenti.
Il criterio di piena fungibilità tra componenti titolari e supplenti delle sottocommissioni, coniugato con evidenti esigenze di semplificazione e velocizzazione del lavoro di correzione, fa infatti sì che non occorra una specifica indicazione degli impedimenti che hanno reso necessaria la sostituzione, nemmeno nel caso in cui il questa riguardi il Presidente.
Infondato è il motivo mediante il quale si deduce l’omessa verbalizzazione del voto attribuito alla prova orale da ciascuno dei commissari.
Per costante giurisprudenza, infatti, negli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, in caso di valutazione negativa di un candidato adottata col consenso di tutti i commissari presenti non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della Commissione (cfr. Csi. 11.10.1999 n. 4372) .
A ciò deve comunque aggiungersi sul piano positivo che l’art. 28 del R.D. n. 37 del 1934 e successive modifiche, nel disciplinare la prova orale del concorso forense, si limita a prevedere la registrazione nel verbale del voto finale attribuito per ciascuna materia.
Con gli ulteriori motivi l’appellante deduce sotto diversi profili il difetto di motivazione che vizia l’operato della Commissione la quale – limitandosi ad esternare il proprio giudizio mediante l’attribuzione di un voto numerico – non ha in realtà espresso le ragioni in base alle quali la prova orale della candidata è stata ritenuta insufficiente.
Il mezzo, ancorchè supportato da un analitico richiamo della giurisprudenza formatasi sulla questione, non può trovare accoglimento.
Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non vi è motivo alcuno per discostarsi, anche successivamente all’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, (ex multis, C.d.S., sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n. 1162).
È stato infatti precisato che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato.
Per completezza deve segnalarsi che la Corte Costituzionale con la recente ordinanza n. 420 del 2005 ha ancora una volta dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l’obbligo della valutazione delle prove di un concorso a posti di pubblico impiego in modo diverso dall’attribuzione del punteggio numerico.
Inammissibili per genericità sono infine i motivi mediante i quali l’appellante contesta l’atteggiamento eccessivamente severo che sarebbe stato tenuto nei suoi confronti dalla Commissione, dimostratasi invece ben più indulgente rispetto ad altri candidati di preparazione asseritamente analoga.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’Amministrazione di Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
(omissis)