Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5509

La norma di cui al primo comma dell’art. 26 del RD n. 37/134 secondo la quale, la prova orale dell’esame di avvocato “deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato” ha portata ordinatoria di talché la sua violazione configura, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, una mera irregolarità non viziante (cfr. IV Sez. 16.5.2000 n. 2398).
Parimenti costituisce mera irregolarità, non inficiante la validità della prova, la mancata richiesta da parte della commissione esaminatrice di una succinta illustrazione delle prove scritte prima della discussione. La mancata puntuale osservanza di tale prescrizione, contenuta nell’art. 17 bis del suddetto r.d., non concretizza alcun vizio di legittimità che infici l’andamento della prova orale, il cui risultato finale dipende unicamente dalla preparazione concretamente dimostrata dal candidato nelle cinque materie da lui preventivamente scelte.

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Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5509