Fatto e diritto
Con sentenza emessa il 7.4.09, il tribunale di Milano, in riforma della sentenza emessa il 13.2.08 dal giudice di pace della stessa sede, ha assolto F. Donato dal reato di diffamazione, commesso in qualità di amministratore unico della A. srl, in danno di G. Ettore, azionista di maggioranza della medesima società, perché il fatto non sussiste.
Il difensore del G. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. assenza o illogicità della motivazione in riferimento alla veridicità o meno dei fatti oggetto dello scritto diffamatorio.
Il tribunale ha premesso che non compete a quel giudicante valutare la veridicità della notizia; ha aggiunto che nel caso di specie si trattava del riferimento a fatti veri (oggetto delle controversie civili e attinenti alla commistione di interessi in plurime società da parte del G.); ha concluso che le valutazioni avevano espresso “in modo immediato, pur se colorito, ciò che era parso obiettivamente, indipendentemente dal fatto che lo fosse realmente, e cioè un’azione o più azioni platealmente scorrette poste in essere dal G.”.
Il ricorrente rileva che aveva presentato memoria, ex art. 90 cpp, con la richiesta di riapertura dell’istruttoria al fine di produrre documenti idonei a dimostrare proprio la non veridicità dei fatti attribuiti al G., ma il giudice non aveva accolto la richiesta e tale decisione è incompatibile con la decisione di non esprimersi in merito alla veridicità o meno dei fatti narrati.
In conclusione, il ricorrente chiede l’annullamento delle sentenza, con rinvio allo stesso giudice, affinché integri la motivazione in ordine alla veridicità dei fatti, valutando la possibilità di riapertura dell’istruttoria al fine di acquisire la documentazione allegata alla memoria.
2. violazione di legge in riferimento all’art. 595 c.p..
Il tribunale ha affermato che le espressioni in esame (“acquistare un cammello al prezzo di un asino… pirateria commerciale” e le altre descritte imputazioni) non sono diffamatorie e inoltre “si coglie come la vicenda in esame sia rimasta circoscritta nell’ambito di prerogative riconosciute all’amministratore delegato e riferite all’esercizio del diritto di critica della gestione societaria…; trattandosi di critica… rileva la continenza delle espressioni usate”.
Secondo il ricorrente la consolidata giurisprudenza esclude la sussistenza del requisito della continenza, quando le espressioni risultino, come nel caso in esame, pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto alla narrazione dei fatti e alla loro critica.
Proprio nel tema della diffamazione posta in essere nel contesto dei rapporti tra un amministratore di una società e i soci, la S.C. ha affermato che la critica, anche con tono aspro, di “mala gestio, di falsificazione di atti o documenti” deve fondarsi sulla verità dei fatti attribuiti, (sez. V n. 16420 del 31.1.08).
Il ricorrente censura anche il capo della sentenza, laddove il tribunale afferma che il lessico delle critiche del Ferrano “non trasmoda mai nell’attacco alla sfera privata o al patrimonio dell’interlocutore, degradando in gratuiti personalismi o nella denigrazione personale”. Questa motivazione contrasta con l’unanime giurisprudenza, secondo cui “ricorrono gli estremi della ingiusta offesa… anche quando vi è aggressione alla sfera del decoro professionale” (trib. Campobasso, 3.4.06) o quando l’espressione critica “si risolva in una lesione della stima di cui gode il soggetto criticato nel suo ambiente professionale” (trib. Roma, 22.11.1985).
Il F. ha depositato memoria, in cui sostiene che i motivi del ricorso attengono a questioni di merito, proposte attraverso mere estrapolazioni della sentenza del giudice di appello, che è assolutamente non meritevole di censure in sede di giudizio di legittimità.
Il ricorso non merita accoglimento.
Per valutare la sussistenza o meno del requisito della verità dei fatti, su cui sono state fondate le critiche, il tribunale ha necessariamente tenuto presente l’atto in cui sono contenute la narrazione e
le sue valutazioni: comunicazione dell’amministratore unico della A. srl, indirizzata ai soci e ai componenti del collegio sindacale della srl A. e della spa S. , relativa alla gestione della società A., di cui è socio di maggioranza il G..
Questa comunicazione aveva ad oggetto, tra l’altro, i comportamenti del ricorrente. Da una complessiva vicenda finanziaria (comprensiva anche dell’impossibilità di ottenere il pagamento di canoni di due società riferibili al G.) e comunque scaturita una situazione di conflittualità in sede civile (istanze di fallimento, decreti ingiuntivi) e una disastrosa situazione economico finanziaria della A., che sono state ricondotte ai comportamenti del G..
Queste sono le radici storiche – accertate in maniera assolutamente non contestata – delle affermazioni in esame utilizzabili quali chiavi di lettura delle critiche espresse dal F., nell’esercizio delle sue funzioni di amministratore unico della A..
Questo richiamo a un contesto “a monte” delle condotte in esame non significa riferimento a un argomento giustificativo della ritenuta offensività delle affermazioni incriminate.
In linea generale, non convince il rituale richiamo a questo concetto, quale circostanza attenuante o addirittura come causa esimente nei reati contro i diritti della persona, di cui al Titolo XII, capo II, traducentesi in un’insostenibile affermazione di abrogazione per desuetudine di norme penali in quanto proiettate in un quadro sociologicamente e/o culturalmente disegnato dal giudice. Questa depenalizzazione di condotte trasgressive riveste spiccata insostenibilità alla luce dell’ovvia considerazione della pari soggezione dei cittadini all’obbligo di rispettare il precetto penale.
Il richiamo del tribunale al quadro storico della vicenda è servito per giungere a una premessa sicuramente corretta sul piano logico-giuridico quale chiave di lettura del fatto in esame: non compete al giudice penale accertare la fondatezza delle pretese giuridiche delle parti, né l’ordine, la scala di valore, la distribuzione delle responsabilità delle negative conseguenze derivate alla A. dal sorgere e dallo svolgimento di queste controversie, la cui risoluzione è affidata al giudice civile. Né il tribunale ha ritenuto di far dipendere la liceità o meno delle espressioni critiche, sottoposte al suo giudizio, da una propria, anticipata delibazione sommaria sulle questioni civili o dalla definitiva decisione adottata dal giudice civile.
La corte territoriale è passata quindi alla valutazione immediata del requisito della continenza formale e le sue conclusioni sono assolutamente non censurabili in sede di esame di legittimità: il giudice ha ritenuto cioè che, nel lessico della critica mossa dall’amministratore unico F., sulla gestione di risorse finanziarie proprie e di risorse finanziarie altrui, va filtrata, nella logica interpretativa, la funzione polemicamente propria delle espressioni di chi è investito del dovere di controllo e di denuncia, da adempiere nei confronti dei soci. Il giudice di appello ha quindi coerentemente ritenuto che tale lessico è rimato circoscritto nell’ambito di una valutazione dei comportamenti di chi è stato argomentativamente ritenuto responsabile di una negativa situazione economico finanziaria, attraverso una o più azioni evidentemente scorrette.
Non può essere ritenuta fondata, in proposito, la doglianza espressa dal ricorrente sulla impossibilità di dimostrare l’infondatezza delle accuse mosse al G., a causa del rigetto della richiesta di riapertura dell’istruttoria. La decisività o comunque la rilevanza dei documenti di cui è stata prospettata la produzione sono assolutamente non valutabili, a causa della genericità con cui viene fatto ad essi riferimento.
Posto che comunque primaria e naturale sede, nelle polemiche in esame, è stata ritenuta dal tribunale il confronto dialettico tra le parti portatrici di interessi patrimoniali contrapposti, irrealizzabile nel processo penale, l’intervento del giudice si è coerentemente limitato a controllare se la sgradevolezza delle espressioni abbia travalicato i confini della stretta necessità dell’uso dei termini denunciati.
La corte di merito ha ritenuto che la vis polemica che caratterizza le espressioni critiche dell’amministratore unico della società è pienamente proporzionata all’oggetto della critica.
Continenza significa proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere.
La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati. La critica del dirigente F. – memore dei danni e dei fastidi determinati da condotte non ortodosse sotto più profili del socio di maggioranza – è stata considerata dal tribunale come espressa in maniera formalmente proporzionata, senza uso di argomentum ad hominem, inteso a screditare il protagonista principale di questa vicenda, in quanto limitata all’evocazione polemica di operazioni finanziarie considerate quanto meno avventurose. La pretesa di un superamento di queste conclusioni giuridicamente e razionalmente ineccepibili equivarrebbe a pretendere un intervento punitivo del giudice penale quale arbitro e tutore delle buone maniere nel campo della critica politica.
Né è invocabile una lesione del decoro professionale del G. per l’ovvia considerazione che non si desume dalla doglianza quale sia la professione accreditata al socio di maggioranza della A. srl.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali






