Tantum praescriptum, quantum possessum

Tanto si usucapisce, quanto sia stato posseduto.
Principio codificato dall’art. 1158 del Codice Civile in tema di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

Art. 1158 Codice Civile.
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.