Cassazione penale, sez. V, 9 settembre 2010, n. 33316

In tema di diffamazione non spetta al giudice penale di accertare la fondatezza di taluni fatti, relativamente ai quali pende un separato giudizio civile, nonostante siano tali vicende ad aver determinato l’uso di espressioni ritenute offensive.
Il magistrato penale chiamato a valutare la sussistenza del reato di diffamazione ha il solo onere di verificare la continenza – nel senso di proporzione e misura – delle espressioni utilizzate.
“La continenza formale”, rammenta la corte, “non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati”.
Nel caso di specie la critica mossa dal dirigente di una società al socio di maggioranza, in seguito ai gravi danni cagionati dal comportamento di quest’ultimo, è stata considerata formalmente proporzionata, senza uso di argomentum ad hominem, inteso a screditare personalmente il destinatario della critica medesima, limitata all’evocazione polemica di rischiose e spregiudicate operazioni finanziarie, ancorché tali fatti fossero oggetto di un giudizio civile ancora pendente.

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Cassazione penale, sez. V, 9 settembre 2010, n. 33316