Superbollo: dal 2027 lo pagano tutte le auto. Le esenzioni regionali dal bollo per le auto elettriche non esentano dal superbollo
Dal 1° gennaio 2027 le eventuali esenzioni dalla tassa automobilistica introdotte dalle Regioni e dalle Province autonome per le auto elettriche o plugin non comporteranno automaticamente l’esenzione dal superbollo.
La novità è prevista dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, che stabilisce espressamente che, per l’addizionale erariale alla tassa automobilistica, si applicano esclusivamente le esenzioni previste dalla legislazione statale.
Bollo auto e superbollo sono due tributi distinti
Per comprendere la portata della nuova disciplina occorre distinguere tra tassa automobilistica regionale e addizionale erariale alla tassa automobilistica, comunemente denominata superbollo. Il bollo auto rientra nell’ambito della fiscalità regionale. Il superbollo, invece, è un’addizionale erariale introdotta dall’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
La distinzione assume particolare importanza perché i due tributi sono soggetti a regole differenti anche per quanto riguarda le esenzioni.
La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 147/2026
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 interviene sulla disciplina dei tributi regionali e, all’art. 13, introduce una specifica previsione riguardante il rapporto tra le esenzioni regionali dalla tassa automobilistica e il superbollo.
Il comma 1 dell’art. 13 modifica l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, qualificando la tassa automobilistica come «tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva».
Il comma 2 contiene invece la disposizione direttamente rilevante per il superbollo.
Il testo dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 147/2026
«Le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027, non esonerano dal pagamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale.»
La formulazione della norma è particolarmente chiara: un’esenzione regionale dal bollo auto non potrà produrre effetti sull’addizionale erariale.
Che cosa cambia dal 1° gennaio 2027
A partire dal 2027 sarà quindi necessario effettuare una distinzione tra il regime del bollo regionale e quello del superbollo.
In presenza di un’esenzione regionale dalla tassa automobilistica, il proprietario del veicolo potrà beneficiare dell’esenzione dal bollo auto, ma non potrà automaticamente estendere tale beneficio al superbollo.
Per ottenere l’esenzione dall’addizionale erariale sarà invece necessario che il beneficio sia previsto dalla legge statale.
La regola può essere sintetizzata nel seguente modo:
Esenzione regionale dal bollo auto ≠ esenzione automatica dal superbollo.
Come funziona il superbollo
Il superbollo si applica alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 kW.
L’importo ordinario dell’addizionale è pari a 20 euro per ogni kW di potenza eccedente i 185 kW.
Il calcolo deve quindi essere effettuato sulla sola potenza che supera la soglia prevista dalla legge.
Esempio di calcolo del superbollo
Si consideri un’autovettura con una potenza di 220 kW.
La potenza eccedente la soglia di 185 kW è: 220 - 185 = 35 kW
Il superbollo ordinario sarà quindi: 35 × 20 euro = 700 euro
L’eventuale esenzione regionale dal pagamento della tassa automobilistica non comporterà, dal 2027, anche l’esenzione dai 700 euro di addizionale erariale, salvo che tale esenzione sia prevista dalla legislazione statale.
Le esenzioni regionali non possono incidere sul superbollo
La ratio della nuova disposizione consiste nel mantenere distinta la disciplina del tributo regionale da quella dell’addizionale erariale.
Le Regioni e le Province autonome possono prevedere, nell’ambito delle proprie competenze, esenzioni dalla tassa automobilistica. Tali esenzioni, tuttavia, non possono estendersi all’addizionale erariale prevista dalla legislazione statale.
Dal 1° gennaio 2027 il principio viene quindi espressamente stabilito dalla legge.
La nuova regola riguarda le esenzioni previste dal 2027
Un elemento importante dell’art. 13 è rappresentato dalla decorrenza temporale della disposizione.
Il legislatore fa infatti riferimento alle «norme di esenzione [...] previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027».
La nuova disciplina deve pertanto essere letta con riferimento alle esenzioni regionali previste a decorrere da tale data.
Non viene invece modificato il meccanismo ordinario di determinazione dell’addizionale erariale.
Che cosa non cambia dal 2027
L’art. 13 del D.Lgs. 147/2026 non modifica i principali elementi della disciplina del superbollo.
- la soglia di applicazione resta fissata a 185 kW;
- l’importo ordinario resta pari a 20 euro per ogni kW eccedente i 185 kW;
- restano le riduzioni dell’importo dell’addizionale correlate all’anzianità del veicolo;
- il superbollo continua ad avere natura di addizionale erariale;
- le esenzioni applicabili al superbollo sono quelle previste dalla legislazione statale.
Un esempio pratico
Si consideri un’autovettura di 220 kW immatricolata da un contribuente residente in una Regione che, dal 1° gennaio 2027, preveda un’esenzione dalla tassa automobilistica regionale.
Il proprietario potrà beneficiare dell’esenzione dal bollo regionale secondo le condizioni previste dalla normativa regionale.
La medesima esenzione regionale per il bollo, tuttavia, non si estenderà automaticamente al superbollo.
Per l’addizionale erariale occorrerà verificare separatamente se il veicolo e il suo proprietario rientrino in una delle ipotesi di esenzione previste dalla legge statale.
La differenza tra bollo regionale e superbollo dal 2027
| Profilo | Bollo auto | Superbollo |
|---|---|---|
| Natura | Tassa automobilistica regionale | Addizionale erariale |
| Potere normativo | Regioni e Province autonome, nei limiti previsti dalla legge | Stato |
| Soglia di potenza | Non prevista dalla disciplina del superbollo | Oltre 185 kW |
| Importo ordinario | Determinato secondo la disciplina applicabile | 20 euro per ogni kW oltre 185 kW |
| Esenzioni regionali dal 2027 | Possibili secondo la normativa regionale | Non applicabili automaticamente |
| Esenzioni statali | Applicabili secondo la disciplina vigente | Necessarie per l’esenzione dal superbollo |
Perché la novità è importante
La disposizione assume particolare rilievo per i proprietari di autovetture ad elevata potenza, soprattutto nelle Regioni che prevedono o introdurranno specifici regimi di esenzione dalla tassa automobilistica per vetture elettriche o ibride.
Dal 2027, infatti, non sarà più sufficiente verificare la normativa regionale per stabilire se il proprietario sia esonerato da tutti gli oneri collegati alla tassa automobilistica.
Occorrerà verificare separatamente anche la disciplina statale dell’addizionale erariale.
La regola da ricordare
La novità introdotta dal D.Lgs. 147/2026 può essere sintetizzata in una formula:
Dal 1° gennaio 2027 le esenzioni regionali dal bollo auto non esonerano dal superbollo.
Per l’addizionale erariale alla tassa automobilistica continueranno infatti ad applicarsi soltanto le esenzioni stabilite dalla legge statale.
Art. 13 D.Lgs. 147/2026: testo della disposizione
Di seguito il testo dell’art. 13 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147:
Art. 13 – Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva
1. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva».
2. Le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027, non esonerano dal pagamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale.






