Osserva
Con sentenza 21-29.12.2006 A.G. veniva condannato alla pena di € 200 di ammenda per aver portato (utilizzandola poi contro una persona) una bomboletta spray c.d. antiaggressione;
che avverso la condanna proponeva ricorso per cassazione l’A., assumendo che la bomboletta era pubblicizzata su un sito internet della ditta Spy e Spy di Cava dè Tirreni, sì che egli l’aveva acquistata e portata in luogo pubblico in buona fede, avendo tale offerta pubblica ingenerato in lui la convinzione di non compiere nulla di illegale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui all’art. 2 L. n. 110/75 (Cass. I, 9-22.6.2006, n. 21932). Né dalla più datata sentenza Cass. I, 5.7-18.9.1995, n. 9703 può giungersi ad una conclusione opposta, essendosi colà solo escluso che il porto della bomboletta ricada sotto la più grave legge n. 497/74.
Com’è noto l’ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile. Ora, a prescindere dal fatto che l’imputato non ha dimostrato di aver acquistato la bomboletta presso la Spy e Spy, non ha nemmeno provato di essersi informato presso l’organo competente in materia di porto d’armi (Questura), né ha dimostrato di aver ricevuto alcuna assicurazione circa la liceità del porto della bombola da parte del venditore privato.
Non può dirsi, quindi, che la sua ignoranza non sia rimproverabile, posto che una semplice pubblicità non può scriminare la condotta, dovendo al contrario l’imputato di aver assolto il proprio dovere di conoscenza con l’ordinaria diligenza, cioè attraverso la corretta utilizzazione di tutti i mezzi d’indagine e ricerca dei quali disponeva. Poiché egli afferma di aver visto la pubblicità su internet, significa che sa navigare su internet, sì che ben poteva anche consultare il sito della Polizia di Stato, il quale offre non solo uno sportello di consulenza on-line, ma ha anche un link specifico sulle armi: sarebbe stato dunque in grado, con la normale diligenza, di capire che il porto della bomboletta era illegale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
PQM
La Corte visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro mille a favore della Cassa delle ammende.




