Cassazione penale, sez. I, 4 dicembre 2007, n. 44994
«Costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui all’art. 2 Legge n. 110/75 (Cass. I, 9-22.6.2006, n. 21932). Né dalla più datata sentenza Cass. I, 5.7-18.9.1995, n. 9703 può giungersi ad una conclusione opposta, essendosi colà solo escluso che il porto della bomboletta ricada sotto la più grave legge n. 497/74.
Com’è noto l’ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile. […] l’imputato […] non ha nemmeno provato di essersi informato presso l’organo competente in materia di porto d’armi (Questura), né ha dimostrato di aver ricevuto alcuna assicurazione circa la liceità del porto della bombola da parte del venditore privato.
Non può dirsi, quindi, che la sua ignoranza non sia rimproverabile, posto che una semplice pubblicità non può scriminare la condotta, dovendo al contrario l’imputato di aver assolto il proprio dovere di conoscenza con l’ordinaria diligenza, cioè attraverso la corretta utilizzazione di tutti i mezzi d’indagine e ricerca dei quali disponeva».
Cassazione penale, sez. I, 4 dicembre 2007, n. 44994





