Svolgimento del processo

In occasione dell’ispezione ordinaria effettuata nel 2004 presso il Tribunale di Sorveglianza e presso l’Ufficio del magistrato di sorveglianza di (omissis), venivano riscontrate anomalie della concessione di permessi ai detenuti ex artt. 30 e 30-ter dell’ordinamento penitenziario. Seguiva un’inchiesta nei confronti, tra gli altri, del dott. R. R., magistrato del Tribunale di Sorveglianza di (omissis). All’esito anche di un’altra inchiesta, avente per oggetto la concessione di misura alternativa alla detenzione relativamente agli anni 2003 e 2004, veniva dato inizio all’azione disciplinare, cui seguiva il rinvio a giudizio.
Con sentenza in data 16 – 23 febbraio 2007, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava il dott. R. responsabile dell’incolpazione ascrittagli e gli infliggeva la sanzione disciplinare dell’ammonimento.
Avverso tale sentenza il dott. R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, nei confronti del Ministro della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Motivi della decisione

1. Deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale non può essere considerato legittimo contraddittore, essendo l’organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. 22 dicembre 1993 n. 12665, Id. 30 marzo 1968 n. 986).
2. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, nullità del procedimento disciplinare e della sentenza impugnata.
La Sezione disciplinare del C.S.M. aveva affermato che non si era verificata la decadenza eccepita dall’incolpato perché il termine annuale per il rinvio a giudizio doveva farsi decorrere dal deposito della relazione degli Ispettori ministeriali e non dalla data dei fatti accertati.
Secondo il ricorrente, invece, il termine annuale doveva farsi decorrere dal compimento dell’ispezione, nella specie effettuata dal 13 settembre al 7 ottobre 2004, quando il Ministro della Giustizia, titolare dell’azione disciplinare, aveva avuto piena conoscenza dei fatti.
Poiché il procedimento disciplinare era stato promosso solo in data 9 novembre 2005, oltre il termine annuale previsto dalla legge, ne conseguiva la nullità dello stesso e della sentenza impugnata.
Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi ove, seguendo l’impostazione accolta dalla Sezione disciplinare, il dies a quo dovesse coincidere con quello del deposito della relazione ispettiva, avvenuto il 27 ottobre 2004.
Il ricorrente ha, quindi, formulato il seguente quesito di diritto: se l’azione disciplinare promossa oltre il termine di decadenza di cui all’art. 59 D.P.R. 16.9.1958 n. 916, decorrente dalla data di ispezione ovvero da quella del deposito della relazione ispettiva, comporti la nullità dell’intero procedimento disciplinare e, dunque, della sentenza pronunciata dalla Sezione Disciplinare del CSM.
3. Il motivo non è fondato.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’alternatività – tra Ministro di Grazia e Giustizia e P.G. presso la Corte di cassazione – nell’iniziativa del promuovimento della relativa azione comporta che l’eventuale decorso del termine annuale di decadenza per uno dei predetti titolari non estingue il potere di iniziativa dell’altro (Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2007 n. 3612, Cass. Sez. Un. 27 gennaio 2004 n. 1418).
Nel caso in esame l’azione disciplinare è stata proposta il 9 novembre 2005 dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – in ordine all’illecito disciplinare emerso nel corso di un’inchiesta amministrativa disposta dal Ministro della Giustizia ed effettuata dal 13 settembre al 7 ottobre 2004 – ed è stata estesa dal Ministro della Giustizia il 23 marzo 2006 a fatti risultanti da un supplemento d’inchiesta disposto con note del 16 dicembre 2004 e 18 gennaio 2005.
Poiché l’iniziativa disciplinare del 9 novembre 2005 è stata del Procuratore Generale, e non del Ministro, ai fini dell’eventuale decadenza per il decorso del termine annuale previsto dall’art. 59 cit., non può farsi riferimento, per l’individuazione del termine iniziale, né alla data di compimento dell’ispezione ministeriale né alla data del deposito della relazione ispettiva, ma deve farsi invece riferimento alla data nella quale la relazione è stata comunicata al Procuratore Generale.
Non essendo stato dedotto che l’iniziativa disciplinare sia stata effettuata ad oltre un anno di distanza dalla suddetta comunicazione, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio di violazione di legge.
Il principio di diritto va quindi enunciato confermando quello sopra riportato: “In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’alternatività – tra Ministro di Grazia e Giustizia e P.G. presso la Corte di cassazione – nell’iniziativa del promuovimento della relativa azione comporta che l’eventuale decorso del termine annuale di decadenza, previsto dall’art. 59 del D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, per uno dei predetti titolari non estingue il potere di iniziativa dell’altro”.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.
La Sezione Disciplinare, dopo aver premesso di dover assolvere l’incolpato dagli addebiti nei quali lo si accusava di cattiva interpretazione ovvero di violazione di legge, in quanto l’eventuale errore nell’accertamento delle circostanze che giustificano la concessione dei permessi e delle misure alternative al carcere è soggetto unicamente al controllo giurisdizionale, aveva poi illogicamente pronunciato una sentenza di condanna senza individuare gli addebiti per i quali il dott. R. era stato ritenuto responsabile.
5. Il motivo non merita accoglimento.
È vero che la Sezione disciplinare ha affermato: a) di dover assolvere il dott. R. dagli addebiti nei quali lo si accusava di cattiva interpretazione ovvero di violazione di legge; b) che l’accertamento delle gravi esigenze di famiglia che giustificano un permesso comporta una valutazione opinabile, che non può essere effettuata dal giudice disciplinare, tranne che in alcuni casi, nella specie non ricorrenti; c) che le considerazioni sub b) valevano anche quanto all’accertamento delle circostanze che giustificavano il permesso premio e di quelle che giustificavano la misura alternativa al carcere, spettando in tali casi al processo di correggere l’errore.
Ma, come specificato dalla sentenza al punto 3, residuavano altre incolpazioni, le quali attenevano alla violazione dell’obbligo di diligenza emergente dalle motivazioni, adottate in provvedimenti confusi, monchi di parti essenziali e talvolta riferentisi ad istituti diversi da quelli in applicazione.
Rispetto a queste ultime incolpazioni, comprese nell’elenco riportato nella sentenza impugnata, prima delle conclusioni delle parti – e quindi ben individuabili, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – la Sezione disciplinare ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare del dott. R.
6. Il terzo motivo esprime una doglianza di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 del R.D.L. n. 511 del 1946.
Nella sentenza impugnata era stata contestata all’incolpato la violazione dell’obbligo di diligenza senza specificare e motivare sul modo in cui tale presunta violazione avesse inciso negativamente sul piano del prestigio dell’ordine giudiziario. Nel caso in esame, non era nemmeno ravvisabile una lesione “oggettiva” di tale prestigio, stante il carattere isolato ed episodico delle contestazioni mosse al dott. R. Si trattava, infatti, di lacune di carattere esclusivamente formale e relative ad un numero irrisorio di provvedimenti.
Il ricorrente ha, quindi, formulato il seguente quesito di diritto: se può ritenersi leso il prestigio dell’ordine giudiziario, elemento costitutivo dell’illecito disciplinare ai sensi dell’art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, dall’emanazione di provvedimenti giurisdizionali affetti da carenze puramente formali e la cui incidenza rispetto alla produttività del magistrato è del tutto irrisoria.
7. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio con riferimento ai capi 3.a. e 3.b. della sentenza.
La pronuncia in questione, mentre aveva ritenuto che il giudice può ricorrere alla tecnica del modulo, purché non dimentichi di effettuare la valutazione tipicamente giudiziaria che è quella richiesta dalla vicenda, aveva contraddittoriamente condannato l’incolpato a causa di lacune puramente formali in alcuni provvedimenti. Era la stessa correttezza di tali provvedimenti, che, come provato, non avrebbero potuto avere esito diverso, a confermare che il dott. R. aveva sempre effettuato l’imprescindibile valutazione richiesta dalla legge.
La motivazione della sentenza impugnata era anche illogica nella parte in cui aveva affermato che confondere più stampati giungendo ad adoperare quello non adatto all’istituto di cui ci si occupa è comportamento contrario alla diligenza del magistrato, perché toglie al controllo giuridico e sociale del suo provvedimento quel contenuto minimo che lo rende possibile. Secondo il ricorrente, un simile argomentare rende ardua, se non impossibile, la comprensione della motivazione posta a supporto della violazione dell’obbligo di diligenza.
8. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione ai capi 3.d. e 3.e. della sentenza.
La sentenza impugnata era manifestamente illogica per aver equiparato, senza motivare al riguardo, le contestazioni riferite alla concessione dei permessi a quelle riguardanti le misure alternative. I provvedimenti concessori di queste ultime sono di natura collegiale, sottratti come tali al sindacato disciplinare.
9. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono infondati.
L’incidenza negativa delle violazioni commesse dall’incolpato sul prestigio dell’ordine giudiziario si ricava dal complessivo esame della motivazione della sentenza impugnata.
Va anzitutto rilevato che al dott. R. era stato contestato che con i comportamenti indicati egli aveva trasgredito ripetutamente il dovere gravante sui magistrati di comportarsi con diligenza e nel rispetto della legge e che si era reso immeritevole della fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere, con conseguente compromissione del prestigio e della credibilità dell’ordine giudiziario.
Nella motivazione della sentenza impugnata, la Sezione Disciplinare – dopo aver evidenziato la specificità della funzione di sorveglianza, la delicatezza della relativa attività, al confine tra amministrazione e giurisdizione, la presenza di momenti di discrezionalità intensa, la opinabilità delle decisioni, l’esercizio da parte del giudice di un potere che modula l’espiazione della pena secondo parametri fortemente influenzati dall’obiettivo politico della rieducazione del condannato, anche attraverso una sorta di prognosi individuale – ha affermato che la conservazione della caratteristica giudiziaria nel particolare settore in esame è affidata al rispetto al protocollo del giudice, ovvero del percorso che conduce alla decisione ed alla controllabilità del suo prodotto attraverso, anzitutto, la sua motivazione ed ha aggiunto che, diversamente, la predetta necessaria discrezionalità diverrebbe arbitrio.
Ora, se si collega tale premessa alle considerazioni svolte dal giudice di merito in ordine alle caratteristiche delle violazioni disciplinari commesse dall’incolpato, risulta evidente come le violazioni in questione, per la specifica attinenza alla motivazione dei provvedimenti discrezionali, siano state ritenute tali da compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario.
In particolare, la Sezione Disciplinare ha riscontrato, tra l’altro: a) violazioni dell’obbligo di diligenza emergente dalle motivazioni, adottate in provvedimenti confusi, monchi di parti essenziali e talvolta riferentisi ad istituti diversi da quelli in applicazione; b) violazioni del dovere di diligenza per la confusione tra più stampati, con la ripetuta utilizzazione di quello non adatto all’istituto in applicazione con la conseguente sottrazione al controllo giuridico e sociale del provvedimento del contenuto minimo che lo rende possibile; c) mancata indicazione del titolo del reato nei provvedimenti di misura alternativa, che denota mancanza di diligenza perché non era stato dato conto della correttezza della prognosi, al di là del suo esito storico. A queste violazioni dovevano aggiungersi quelle riguardanti gravi e colpevoli disattenzioni, quali la concessione al medesimo detenuto di più permessi nello stesso anno per il compleanno della figlia, nonché la concessione a più detenuti di stare fuori del carcere per ragioni di lavoro oltre sedici ore per volta, periodo che secondo il giudice di merito annulla la detenzione e che era non giustificato dalle relative esigenze lavorative.
La molteplicità delle violazioni riscontrate e la loro attinenza a momenti ritenuti essenziali dell’esercizio della funzione di giudice di sorveglianza smentiscono anche l’assunto del ricorrente sulla non configurabilità di una lesione oggettiva del prestigio dell’ordine giudiziario perché si sarebbe trattato di fatti episodici, di carattere isolato, nonché di lacune di carattere esclusivamente formale e relative ad un numero irrisorio di provvedimenti.
Deve, pertanto escludersi la sussistenza della denunziata violazione dell’art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511.
Pure infondate sono le censure di illogicità formulate dal ricorrente relativamente alla parte delle motivazione riguardante l’uso dei moduli.
La Sezione Disciplinare, dopo aver premesso che il giudice di sorveglianza può usare la tecnica del modulo, ricorrendo a forme di motivazioni ripetute e con scarse variabili, ha precisato che il giudice non deve dimenticare di effettuare la valutazione tipicamente giudiziaria che è quella richiesta dalla vicenda.
Ora, è evidente che se è consentito ridurre al minimo la motivazione utilizzando stampati attinenti al caso in esame, non può porsi alla base di una decisione una motivazione che fa riferimento ad un caso diverso da quello previsto dallo stampato, e, se ciò avviene, la motivazione diventa incomprensibile, e quindi inidonea ad assicurare la funzione di controllo giuridico e sociale evidenziata dal giudice di merito.
Infine, la natura collegiale dei provvedimenti riguardanti le misure alternative non esclude la responsabilità disciplinare del dott. R., perché le violazioni addebitategli non attengono alle decisioni giudiziarie, bensì alla redazione delle motivazioni, a lui affidata, ma effettuata in maniera non diligente senza indicare il titolo del reato, così da non dar conto della correttezza della prognosi, come sottolineato dalla Sezione Disciplinare.
10. Il ricorso nei confronti del Ministro della Giustizia e del Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in considerazione dell’esito del ricorso e della mancanza di controricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e lo rigetta nei confronti degli altri intimati; nulla per le spese.