Cassazione civile, sez. lavoro, 13 luglio 2026, n. 23116
 

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato Ga.An., iscritto alla Cassa Forense dal 1975, presentava domanda di pensione di vecchiaia in data 24 luglio 2017. Alla data della domanda, risultava gravato da un rilevante debito contributivo nei confronti della Cassa, accertato per le annualità dal 2004 al 2006 e dal 2009 al 2015, per un importo complessivo superiore a Euro 500.000,00. La Cassa, che già in precedenza aveva più volte contestato all’iscritto l’esistenza di scoperture contributive, con nota del 28 luglio 2017, gli comunicava che l’accesso al trattamento pensionistico presupponeva il previo saldo del debito contributivo.
2. Il Tribunale di Milano, adito dall’avv. Ga.An., con sentenza del 12 gennaio 2021, rigettava la domanda di accertamento del diritto alla pensione e di quantificazione del rateo in misura non inferiore a Euro 4.681,51 mensili, oltre accessori.
Riteneva applicabile il regolamento adottato dalla Cassa nel 2005 e approvato nel 2006, in tema di omissioni contributive, e affermava che la parziale omissione del versamento dei contributi comportava, per le annualità interessate, l’inefficacia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione.
3. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1419 del 2021, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’impugnazione proposta dall’avvocato Ga.An., osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nessuna norma prevedeva che la parziale omissione del versamento dei contributi determinasse la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività dell’iscrizione, potendo l’incompletezza del versamento incidere, al più, sulla misura della prestazione. Riteneva, inoltre, non applicabile alla fattispecie il regolamento del 2006, sul rilievo che esso riguardasse espressamente le omissioni relative a contributi già prescritti, mentre, nel caso di specie, i contributi omessi non erano prescritti.
4. Quanto all’ammontare della pensione, la Corte territoriale reputava sufficiente la quantificazione prodotta dall’appellante, fondata su dati ricavati dallo strumento di simulazione disponibile sul sito della Cassa, ritenendo generiche le contestazioni dell’ente. Condannava, pertanto, la Cassa all’erogazione della pensione di vecchiaia dal 1 agosto 2017 nella misura mensile di Euro 4.681,51, oltre interessi e rivalutazione.
5. Avverso tale sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, il secondo e il terzo proposti in via subordinata.
6. L’avvocato Ga.An. ha resistito con controricorso.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
8. All’udienza camerale il Collegio si è riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
 
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la Cassa denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del regolamento adottato dal Comitato dei Delegati il 16 dicembre 2005, nella formulazione originaria e in quella risultante dalla successiva delibera del 23 settembre 2011, nonché degli artt. 2 e 4 del regolamento per le prestazioni previdenziali del 2015 e degli artt. 2, 10e 11 della L. n. 576 del 1980. Sostiene che le annualità caratterizzate da omissione contributiva, anche parziale, debbano considerarsi inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia e del relativo calcolo, sicché l’avvocato Ga.An., in presenza del rilevante debito contributivo accertato per le annualità 2004, 2006 e dal 2009 al 2015, non avrebbe maturato il requisito della effettiva iscrizione e contribuzione richiesto dall’art. 2 della L. n. 576 del 1980 e dall’art. 2 del regolamento per le prestazioni previdenziali del 2015.
2. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, nella previdenza forense, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento deliberato dal Comitato dei Delegati il 16 dicembre 2005 e approvato con delibera interministeriale del 24 luglio 2006 (indicato come “regolamento del 2006”), nessuna disposizione prevedeva che la parziale omissione del versamento dei contributi comportasse la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività dell’iscrizione, potendo l’omissione incidere esclusivamente sulla misura della prestazione (tale principio è stato ribadito, fra le altre, da Cass. n. 7621 del 2015 e da Cass. n. 30421 del 2019).
Questa Corte ha, in particolare, affermato che, nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede l’”annullamento” dell’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto, con la conseguenza che il riferimento legislativo alla contribuzione “effettiva” vale a escludere l’automatismo delle prestazioni proprio del lavoro dipendente, ma non consente di identificare l’effettività con l’integralità del versamento.
In termini sostanzialmente convergenti, sia pure con riferimento alla Cassa dei dottori commercialisti e a pensione decorrente in epoca anteriore al 1 gennaio 2007, Cass. ord. n. 25333 del 2023 ha ribadito che, in mancanza di una norma che preveda l’inefficacia, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia.
2.1. La circostanza che la pensione sia stata domandata nel 2017 non consente di escludere in astratto, sul solo piano temporale, la rilevanza della disciplina regolamentare introdotta dalla Cassa nel 2005 e approvata nel 2006.
Resta tuttavia decisivo il distinto profilo dell’ambito materiale di applicazione di tale disciplina, che, secondo la giurisprudenza richiamata, riguarda le ipotesi di omissione contributiva ormai non più recuperabile per intervenuta prescrizione e la conseguente costituzione della rendita vitalizia. Depone in tal senso lo stesso tenore della rubrica del regolamento invocato dalla ricorrente, intitolato “Regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione”, che circoscrive il proprio ambito applicativo alle ipotesi in cui l’omissione contributiva sia divenuta irreversibile sul piano del credito per effetto della prescrizione e si renda perciò necessario un meccanismo sostitutivo di recupero previdenziale.
2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che i contributi omessi non erano prescritti. Tale premessa fattuale non è specificamente attinta dal ricorso.
Ne consegue che correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità della disciplina regolamentare invocata dalla Cassa, il cui presupposto testuale resta appunto l’intervenuta prescrizione dei contributi omessi.
2.3. Né può essere condivisa la tesi secondo cui il requisito della effettiva contribuzione dovrebbe essere inteso, anche al di fuori dei casi espressamente regolati, come necessaria integrale estinzione dell’obbligazione contributiva quale condizione di utilità previdenziale dell’annualità, giacché una simile regola non trova riscontro nel dato normativo e si porrebbe in contrasto con l’indirizzo consolidato di legittimità.
Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.
3. Con il secondo motivo, la Cassa deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. n. 576 del 1980, dell’art. 2 della L. n. 509 del 1994, degli artt. 2 e 4 del regolamento per le prestazioni previdenziali del 2015, degli artt. 35 e 43 dello Statuto della Cassa, nonché degli artt. 2697e 2699 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., lamentando l’illegittima inversione dell’onere della prova.
3.1. Il motivo è fondato.
La censura non investe, in realtà, il riparto dell’onere della prova, ma la qualità e l’attitudine dimostrativa del materiale utilizzato dalla Corte territoriale per la liquidazione del trattamento. Nel giudizio avente ad oggetto prestazioni previdenziali, la determinazione del quantum non può essere fondata su meri elaborati previsionali o su risultati ricavati da strumenti informatici di simulazione, ove questi non siano assistiti da valore certificativo né corroborati dall’acquisizione dei dati contributivi e reddituali rilevanti. Diversamente dai documenti attestativi della posizione previdenziale formalmente rilasciati dall’ente, il simulatore disponibile sul sito della Cassa assolve una funzione meramente informativa e orientativa e non vale, di per sé solo, a comprovare in sede giudiziale l’ammontare del rateo.
3.2. La sentenza impugnata ha invece attribuito rilievo decisivo, ai fini della liquidazione della pensione, all’esito di una simulazione ricavata dal sito dell’ente, reputandolo sufficiente in difetto di contestazioni ritenute specifiche.
Così statuendo, la Corte d’Appello ha fondato la decisione su un elemento privo di autonoma valenza probatoria, senza verificare la correttezza dei parametri di calcolo, la consistenza della base contributiva, le annualità utili e le singole componenti della prestazione. In una controversia nella quale erano ancora in discussione, prima ancora del quantum, gli stessi presupposti dell’an debeatur, la quantificazione del trattamento richiedeva invece l’acquisizione di dati previdenziali verificabili e, se necessario, il ricorso a consulenza tecnica, non potendo essere surrogata dal mero esito di uno strumento predisposto a fini informativi.
3.3. Ne consegue che il capo di sentenza che ha determinato l’importo della pensione in Euro 4.681,51 mensili deve essere cassato, affinché il giudice del rinvio proceda a nuovo esame del punto sulla base di dati verificabili e attraverso gli accertamenti tecnici necessari, ivi compresa, se del caso, una consulenza tecnica finalizzata alla corretta ricostruzione del quantum.
4. Con il terzo motivo, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991, denunciando l’insussistenza del diritto al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Anche tale censura è fondata.
In materia di prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria opera il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dall’art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991, sicché l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria.
Questa Corte ha chiarito che tale divieto trova applicazione con riguardo ai crediti previdenziali in senso proprio, mentre non si estende ai soli crediti di previdenza complementare corrisposti da soggetti diversi dagli enti gestori di previdenza obbligatoria. In tal senso si collocano Cass. n. 25889 del 2008 e Cass., Sez. Un., n. 16084 del 2021. Ne consegue che la sentenza impugnata, nel riconoscere cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria sui ratei eventualmente dovuti dalla Cassa Forense, si pone in contrasto con la disciplina legale.
5. In definitiva, il primo motivo deve essere rigettato, mentre il secondo e il terzo, proposti in via subordinata, devono essere accolti.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame limitatamente alla determinazione della misura della pensione eventualmente spettante e alla regolazione degli accessori, attenendosi ai principi sopra enunciati, e provveda altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2026.