Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2018, n. 9556
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Ferrara con la sentenza nel 29 novembre 2005 ha rigettato la domanda di usucapione proposta da I. e A.M. nei confronti di A.D., + ALTRI OMESSI, in relazione alla proprietà dei beni immobili di cui ai mappali nn. (OMISSIS), ritenendo che gli attori, in quanto compossessori, non avevano dato la prova del mutamento del titolo del loro possesso, dimostrando un’attività univocamente rivolta contro gli altri compossessori ed idonea a rivelare la loro volontà di continuare a possedere in via esclusiva.
In particolare non rilevava l’abitazione degli immobili e l’utilizzo delle pertinenze in via esclusiva e per lungo tempo, così come priva di rilievo era la circostanza che gli attori avessero provveduto al pagamento delle utenze domestiche e delle imposte relative ai beni, così come il fatto che avessero sostenuto i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, trattandosi di spese comunque funzionali al fatto che erano gli unici fruitori dei cespiti.
A seguito di appello promosso da A.I. e, per A.M., deceduta nel corso dei giudizio, dagli eredi T.P. e G., la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1828/2013 rigettava l’appello.
Rilevavano i giudici di appello che per assunto degli stessi appellanti i beni oggetto di causa avevano provenienza ereditaria, esistendo evidentemente un comune dante causa, e ciò anche al fine di invocare il principio per il quale l’acquisto per usucapione prescinde da un formale atto di interversione del possesso, essendo invece sufficiente la sola prova dell’intento di possedere i beni a titolo esclusivo.
Tuttavia, proprio per la particolare conformazione del compossesso, i convenuti non avevano la necessità di dimostrare di avere avuto o di avere esercitato il possesso anche parziale, in quanto per l’usucapione del coerede che abbia goduto il bene non è sufficiente la mera astensione degli altri comunisti dal possesso, essendo invece necessario che il coerede interessato abbia goduto del bene in maniera inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, evidenziando un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.
Sempre in tale ottica non rilevano condotte a carattere equivoco come ad esempio il pagamento delle spese o delle imposte, sussistendo al riguardo una presunzione che tale attività sia stata compiuta anche nell’interesse degli altri coeredi.
I fatti di causa non consentivano di accedere alla tesi dell’esistenza di un possesso esclusivo degli attori, nel senso sopra indicato, non avendo nemmeno manifestato la volontà di continuare ad abitare gli immobili con esclusione di ogni altra pretesa dei condividenti.
Né infine, poteva attribuirsi rilevanza alla mancata risposta dei convenuti contumaci all’interrogatorio formale loro deferito, atteso che i capitoli di prova ammessi non contenevano la descrizione di fatti specifici, ma piuttosto delle valutazioni di contenuto giuridico, tali da escludere che potessero fornire la prova dell’avvenuta usucapione.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso A.I., T.G. e T.P. sulla base di tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.
2. Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, sebbene relativo all’impugnazione di una sentenza avente ad oggetto una domanda di usucapione di un bene asseritamente in comunione con altri soggetti, non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i pretesi comproprietari che hanno preso parte al precedente giudizio di merito, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confronti di A.A., + ALTRI OMESSI.
È bensì vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato.
Senonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).
In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima, facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1140 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.
Si deduce che gli attori sin dalla nascita ((OMISSIS)) hanno sempre abitato e vissuto negli immobili oggetto di causa, senza avere mai coabitato con alcun parente.
Tale elemento di fatto assolutamente pacifico non poteva essere trascurato in quanto il lunghissimo lasso di tempo di godimento esclusivo dei beni aveva determinato il venir meno di ogni diversa forma di signoria sui beni da parte degli altri intestatari.
La situazione nella quale hanno versato gli attori sino al 1999, data di introduzione del giudizio, è da ritenersi di possesso esclusivo, dovendo peraltro reputarsi che ogni intervento di manutenzione sia stato compiuto nell’interesse esclusivo degli attori.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1102,1140 e 1164 c.c. in quanto a ben vedere sugli immobili per cui è causa, anche da prima del 1930 non esisteva alcuna comunione, atteso che le controparti figurano solo come intestatari catastali dei beni, ma senza avere mai esercitato alcun corrispondente effettivo atto di dominio o di condominio. Inoltre non risulta nemmeno dimostrato che vi sia stato un comune dante causa, il che comporta che debba ragionarsi non già in base ai principi dettati per l’usucapione dei beni comuni, quanto per quella dei beni di proprietà individuale.
I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro evidente connessione, sono infondati e devono quindi essere rigettati.
Deve in primo luogo reputarsi del tutto tardivo e palesemente in contrasto con le precedenti allegazioni difensive l’assunto sostenuto in ricorso secondo cui nella fattispecie non si verterebbe in un’ipotesi di pretesa usucapione di un bene comune, in quanto l’affermazione dell’inesistenza di una comunione, evidentemente di origine ereditaria, trova conferma nella stessa esposizione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio, laddove nell’individuare i convenuti come cointestatari dei beni, si riconosce la provenienza dei beni da un comune dante causa (e ciò in ragione di vicende prima facie di carattere successorio) attesa l’esistenza incontestata di rapporti di parentela con i convenuti (pacifica è la qualità di cugini in capo agli A. residenti negli (OMISSIS)).
La deduzione secondo cui i ricorrenti sarebbero a loro volta nati e cresciuti negli immobili oggetto di causa, senza essersene resi acquirenti con atto tra vivi, lascia intendere che essi abbiano a loro volta acquistato la comproprietà iure successionis e nei limiti, dettati dal regime di comunione, con i quali anche il diritto era stato acquistato dal loro dante causa. Incensurabile risulta, quindi, la soluzione della Corte distrettuale che ha ritenuto di dover far ricorso, ai fini della decisione della controversia ai principi consolidati in tema di usucapione dei beni in comunione.
In questa prospettiva, appare del tutto condivisibile il richiamo da parte dei giudici di merito a quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5226/2002, anche richiamata nella sentenza gravata) con riferimento ad un’ipotesi in cui il preteso possesso esclusivo da parte del coerede risaliva ad un’epoca anteriore a quella della morte del de cuius, e circa la possibilità di usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l’interversione del titolo del possesso (artt. 1102,1164 e 1411 c.c.) attraverso l’estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. Tuttavia a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” (Cass. n. 1783/93, Cass. n. 5687/96, Cass. n. 7075/99).
Peraltro tale inequivoca volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l’altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo al riguardo la presunzione “juris tantum” che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi; pertanto il coerede che invochi l’usucapione ha l’onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario.
In tal senso si veda anche Cass. n. 7221/2009, per la quale il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune (conf. Cass. n. 24133/2009, per la quale può integrare possesso idoneo all’acquisto per usucapione del bene medesimo solo quando presenti connotati di esclusività e incompatibilità con il compossesso degli altri partecipanti e si traduca, pertanto, in un’attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, e non anche - pertanto - per il mero fatto che si risolva in una utilizzazione di detto bene più intensa o diversa da quella praticata dagli altri comunisti o condomini; Cass. n. 5416/2011; Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 6775/2012; Cass. n. 17630/2013; Cass. n. 11903/2015).
I giudici di merito, con indagine in fatto, adeguatamente motivata, e come tale insuscettibile di sindacato in questa sede, hanno ritenuto che la condotta degli attori non potesse avere assunto il carattere di esclusività, tale da legittimare la maturazione dell’usucapione, in assenza della puntuale indicazione di atti che univocamente fossero idonei a denotare l’intento di godere del bene in maniera esclusiva (dovendosi ribadire l’impossibilità di attribuire tale valenza al godimento accompagnato dalla mera astensione dal godimento del bene da parte degli altri comproprietari, ovvero all’avere sostenuto delle spese per la manutenzione ad opera di coloro che invece ne fruiscono).
Del pari incensurabile, in quanto peraltro involgente una critica ad un potere chiaramente discrezionale del giudice di merito, è la valutazione circa l’inidoneità delle circostanze di cui ai capi di prova articolati dagli attori a fornire la prova della trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, mirando, come si ricava dalla lettura degli stessi capi di prova, a documentare il godimento protratto nel tempo del bene da parte dei ricorrenti, con l’astensione degli altri comproprietari, elementi questo che appaiono del tutto compatibili con il permanere della proprietà in capo a coloro che non hanno nelle more fatto uso del bene comune.
Le censure nel loro complesso si risolvono in una non accoglibile critica all’orientamento oramai consolidato in materia di questa Corte, partendo dall’assunto, che appare chiaramente contraddetto dai precedenti citati, secondo cui il mero protrarsi per lungo tempo del godimento del bene da parte di un comunista, con la mera astensione degli altri, trasformi il compossesso in possesso esclusivo, in assenza però di condotte che denotino in maniera aperta ed inoppugnabile l’intento di voler possedere con modalità incompatibili con il compossesso altrui.
La lettura dei precedenti di questa Corte offerta nei motivi di ricorso è frutto di una personale considerazione dei ricorrenti circa la connotazione come esclusivo del loro possesso, che risulta però contrastare con la tradizionale lettura offerta sul punto da questa Corte.
Né appare decisivo il richiamo a Cass. n. 7221/2009, che ha cassato la pronuncia impugnata, rinviando al giudice di merito per l’accertamento circa la ricorrenza di un’inequivoca volontà di possedere uti dominus da parte di chi pretendeva di avere usucapito, accertamento che peraltro nel caso in esame risulta essere stato invece adeguatamente svolto dalla Corte d’Appello, che non si è limitata alla ricerca di una dichiarazione di carattere formale, ma ha indagato anche sul comportamento materiale tenuto dai ricorrenti.
4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1104 c.c. in tema di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, nonché dell’art. 100 c.p.c., ritenendosi che la lunga assenza dei convenuti costituisce manifestazione di assoluto disinteresse verso i beni oggetto di causa, potendosi quindi ricondurre tale comportamento ad una rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, come peraltro previsto dall’art. 1104 c.c.
Il motivo è inammissibile.
Trattasi, infatti, di questione giuridica nuova che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8206/2016) laddove implichi un accertamento di fatto - e non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata Né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate - impone al ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
La possibilità di attribuire alla condotta dei convenuti la valenza di una rinuncia abdicativa al diritto di proprietà non risulta in alcun modo affrontata in sentenza, Né in ricorso si indica in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata posta, trattandosi peraltro evidentemente di questione che impone un accertamento in fatto al precipuo fine di ricondurre alla mera condotta di astensione un’implicita volontà abdicativa.
Peraltro, trattandosi di rinuncia ad un diritto reale immobiliare, non può prescindersi dalla necessità della forma scritta ad substantiam come appunto imposto dall’art. 1350 c.c., n. 5 configurandosi la deduzione in tal modo anche infondata nel merito, in assenza della deduzione di una rinuncia munita di valida forma (in tal senso si veda anche Cass. n. 3819/2015 che, nell’ammettere che la rinunzia al diritto di comproprietà possa configurarsi alla stregua di una donazione indiretta, ha escluso la necessità del rispetto delle forme previste per la donazione, ma non anche l’esonero dal rispetto della più generale regola della forma scritta ad substantiam).
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, non dovendosi però fare luogo ad alcuna statuizione in punto di spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018





