Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2018, n. 9556

Usucapione di beni ereditari: il possesso a discapito degli altri coeredi deve avere carattere di esclusività

Il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso di uno o più beni ereditari, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso.
Al fine di usucapire l’intero bene il coerede, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune. La mera astensione degli altri coeredi dall’utilizzo della cosa non trasforma il compossesso in possesso esclusivo in assenza di condotte che denotino in maniera aperta ed inoppugnabile l’intento di possedere con modalità incompatibili con il compossesso altrui.
In senso conforme Cassazione n. 24133/2009, secondo cui integra possesso idoneo all’acquisto per usucapione del bene il possesso che presenta connotati di esclusività e incompatibilità con il compossesso degli altri partecipanti e si traduca, pertanto, in un’attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.

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Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2018, n. 9556