Spetta al giudice, e non al Garante della privacy, la valutazione sulla liceitĂ del trattamento dei dati personali effettuato dagli avvocati o dalle parti nel corso del processo e di conseguenza la utilizzabilitĂ o meno degli atti e dei documenti da loro prodotti.
Tale chiarimento trae origine da due segnalazioni e un reclamo pervenuti allâAutoritĂ da parte di cittadini che si lamentavano per lâutilizzo di dati sensibili e giudiziari a loro riferiti.
In un caso, nellâambito di una causa di separazione, venivano contestate le modalitĂ di acquisizione e lâutilizzabilitĂ di alcune lettere private contenenti dati idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante.
Unâaltra contestazione era riferita allâutilizzabilitĂ , allâinterno di una causa di lavoro, di dati relativi a una vicenda giudiziaria penale.
Lâultima segnalazione riguardava la produzione di una e-mail contenente informazioni sullo stato di salute, presentata in un contenzioso civile tra due societĂ .
In tutti e tre i provvedimenti lâAutoritĂ , dichiarando il non luogo a provvedere in ordine al reclamo od alla segnalazione, ha sottolineato che, in base allâarticolo 160, 6 comma, del Codice della Privacy, âla validitĂ , lâefficacia e lâutilizzabilitĂ di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penaleâ
Spetta quindi al giudice definire la validitĂ , lâefficacia e lâutilizzabilitĂ di atti, documenti e provvedimenti presentati nellâambito del procedimento giudiziario, anche se basati su un trattamento illecito di dati personali.
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali






