Spetta al giudice, e non al Garante della privacy, la valutazione sulla liceitĂ  del trattamento dei dati personali effettuato dagli avvocati o dalle parti nel corso del processo e di conseguenza la utilizzabilitĂ  o meno degli atti e dei documenti da loro prodotti.
Tale chiarimento trae origine da due segnalazioni e un reclamo pervenuti all’Autorità da parte di cittadini che si lamentavano per l’utilizzo di dati sensibili e giudiziari a loro riferiti.
In un caso, nell’ambito di una causa di separazione, venivano contestate le modalità di acquisizione e l’utilizzabilità di alcune lettere private contenenti dati idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante.
Un’altra contestazione era riferita all’utilizzabilità, all’interno di una causa di lavoro, di dati relativi a una vicenda giudiziaria penale.
L’ultima segnalazione riguardava la produzione di una e-mail contenente informazioni sullo stato di salute, presentata in un contenzioso civile tra due società.
In tutti e tre i provvedimenti l’Autorità, dichiarando il non luogo a provvedere in ordine al reclamo od alla segnalazione, ha sottolineato che, in base all’articolo 160, 6 comma, del Codice della Privacy, “la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale”
Spetta quindi al giudice definire la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti presentati nell’ambito del procedimento giudiziario, anche se basati su un trattamento illecito di dati personali.

Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali