Autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro: secondo acconto Irpef rinviato al 2024 pagabile anche a rate.
Per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024. Con la circolare n. 31/E - pdf di oggi l’Agenzia fornisce i chiarimenti su queste novità, contenute nel decreto collegato alla manovra 2024 (DL n. 145/2023, “decreto fiscale”).
La disposizione in esame, in sostanza, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:
- il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023); sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;
- la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ( 4% annuo).
Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
I beneficiari del differimento acconto Irpef
Nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche che abbiano i seguenti requisiti:
- essere titolari di partita Iva;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Beneficia del differimento in commento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
La circolare chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.
Sono esclusi invece sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.
La verifica sui ricavi per il rispetto del tetto dei 170mila euro
Per verificare il rispetto del “tetto”, fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).






