Il 29 giugno 2016 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, senza modifiche rispetto al testo già approvato dal Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, che contiene disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchÊ a favore degli investitori in banche in liquidazione. In sintesi, a seguire. le principali novità contenute nel decreto legge, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119 (in Gazz. Uff. 2 luglio 2016 n. 153).
Pegno mobiliare non possessorio
Lâarticolo 1 del provvedimento, modificato nel corso dellâesame parlamentare, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata âpegno mobiliare non possessorioâ. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore â diversamente che nel pegno (possessorio) â non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilitĂ del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicitĂ che, nello specifico, consistono nellâiscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Si tratta di un istituto di garanzia dei crediti concessi per lâesercizio dellâimpresa, avente a oggetto beni mobili esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo. Non possono essere oggetto di pegno non possessorio i beni mobili registrati. Durante lâesame parlamentare del disegno di legge di conversione è stata fatta salva la possibilitĂ , per il creditore, di promuovere azioni conservative o inibitorie se il debitore o il terzo costituente pegno abusano nellâutilizzo del bene che resta in loro possesso. Nella medesima sede, la normativa cosĂŹ predisposta è stata integrata con la disciplina del procedimento per lâopposizione alla riscossione, quella per procedere materialmente allâescussione del pegno e lâeventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva. Con una norma di chiusura, è stato chiarito che la disciplina del pegno mobiliare non possessorio può essere ricondotta, per quanto non espressamente previsto dal decreto-legge, alla disciplina codicistica del pegno.
Finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietĂ immobiliari
Lâarticolo 2, anchâesso modificato durante lâesame parlamentare, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietĂ immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontĂ â al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare â di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento. In tal caso, si chiede al presidente del tribunale competente la nomina di un perito, per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. Nel corso dellâesame al Senato sono state modificate le condizioni alle quali lâinadempimento qualificato del debitore comporta la possibilitĂ di avvalersi di tale patto. In particolare, viene allungato da sei a nove mesi il periodo di tempo per cui si deve protrarre lâinadempimento; inoltre, ove alla scadenza della prima delle rate non pagate il debitore abbia giĂ rimborsato almeno lâ85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il predetto periodo di inadempimento è ulteriormente innalzato da nove a dodici mesi. Nel corso dellâesame al Senato sono stati poi precisati gli effetti del patto chiarendo che esso, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato allâipoteca. Sono state introdotte norme procedurali sulla nomina e sullâattivitĂ del perito chiamato a stimare lâimmobile.
Registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari
Lâarticolo 3, modificato nel corso dellâesame parlamentare, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure dâinsolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.
Misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata
Lâarticolo 4, anchâesso oggetto di modifiche nel corso dellâesame al Senato, reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso novelle al codice di procedura civile. Tra lâaltro, la norma dispone che:
- il pignoramento deve contenere lâavvertimento che lâopposizione allâesecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o lâassegnazione del bene pignorato;
- per quanto riguarda lâistituto della vendita a mezzo di commissionario nellâesecuzione mobiliare, il soggetto incaricato della vendita non può protrarre le attivitĂ di vendita oltre i sei mesi. Con riferimento al numero degli esperimenti di vendita, essi sono limitati ad un massimo di tre (mentre nella formulazione previgente non potevano essere inferiori a tre);
- in ordine alle vendite giudiziarie di beni immobili, per semplificare le procedure di liberazione degli immobili, il custode deve procedere secondo le disposizioni del giudice dellâesecuzione immobiliare, senza essere tenuto allâosservanza delle formalitĂ del codice di procedura civile. Per lâattuazione dellâordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari. Inoltre, si consente agli interessati a presentare lâofferta dâacquisto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche;
- le vendite dei beni immobili pignorati devono avere luogo obbligatoriamente con modalitĂ telematiche;
- i giudici dellâesecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dallâesecuzione immobiliare;
- nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice è obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.
- è stata introdotta lâimpugnabilitĂ (sotto forma di opposizione agli atti esecutivi) del provvedimento con il quale il giudice dellâesecuzione dispone la liberazione dellâimmobile pignorato, senza oneri ulteriori per lâaggiudicatario o lâassegnatario o lâacquirente;
- è stata disciplinata lâipotesi in cui, nellâimmobile pignorato, si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivitĂ imprenditoriale o professionale;
- sono state stabilite le modalitĂ specifiche con cui il giudice dellâesecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate a favore dei creditori aventi diritto allâaccantonamento ovvero a quei creditori la cui pretesa è controversa.
Lâarticolo 5 interviene sulla materia della ricerca con modalitĂ telematiche dei beni da pignorare. In particolare si dispone che, ai fini del recupero o della cessione dei crediti, i soggetti incaricati possono avvalersi delle norme per la ricerca dei beni con modalitĂ telematiche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Nellâambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, lâautorizzazione viene data dal giudice del procedimento.
Nel corso dellâesame al Senato è stato introdotto lâarticolo 5-bis, che istituisce e disciplina lâelenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Detto elenco, in particolare, è costituito presso ciascun Tribunale e per farne parte occorre, accanto ai titoli abilitativi, aver assolto appositi obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Si fa salva la possibilitĂ , ove ricorrano speciali ragioni, di conferire lâincarico a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dellâincarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta.
Lâarticolo 6, oggetto di modifiche durante lâesame al Senato, interviene sulla legge fallimentare (di cui al R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalitĂ di velocizzare le procedure. Si introduce la possibilitĂ , alle condizioni di legge, di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori. Si inserisce inoltre, tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dellâobbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando vi siano somme disponibili da distribuire ai creditori. Sono state modificate le norme relative al procedimento di ripartizione dellâattivo, allo scopo di chiarire che:
- se sono in corso procedimenti di impugnazione del decreto che accerta il passivo, il curatore deve indicare, nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme che possono essere ripartite immediatamente e quelle per le quali, invece, occorre attendere una fideiussione, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme (con gli interessi) che risultino ripartite in eccesso;
- se sono presentati reclami contro la ripartizione dellâattivo, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo e non occorre accantonare le somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, se viene presentata una idonea fideiussione.
Lâarticolo 7 dispone lâacquisizione da parte del Ministero dellâeconomia e delle finanze della SocietĂ per la Gestione di AttivitĂ S.G.A. S.p.A., la societĂ costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Successivamente allâacquisizione la SocietĂ potrĂ estendere la sua operativitĂ , acquistando e gestendo crediti e altre attivitĂ finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.
Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione
Gli articoli da 8 a 10, contengono disposizioni in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta in particolare di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dellâEtruria e del Lazio â SocietĂ cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dallâistituto di emissione o da un intermediario.
A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere lâerogazione di un indennizzo forfetario, pari allâ80 per cento del corrispettivo pagato per lâacquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi allâoperazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Tale indennizzo è a carico del Fondo di solidarietĂ per lâerogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dallâarticolo 1, comma 855, della legge di stabilitĂ per il 2016 (legge n. 208 del 2015). Le norme in esame eliminano il limite di 100 milioni posto in origine alla dotazione del Fondo. La presentazione dellâistanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilitĂ di esperire la specifica procedura arbitrale disciplinata dalla richiamata legge di stabilitĂ 2016 (commi da 857 a 860).
Nel corso dellâesame del provvedimento al Senato sono state modificate alcune condizioni per lâaccesso al predetto indennizzo (relative al requisito di reddito IRPEF richiesto agli investitori, riferito al 2014 in luogo del 2015), nonchĂŠ alcuni adempimenti procedurali per lâoperativitĂ dellâistituto.
Deferred Tax Assets (imposte differite attive) e altre disposizioni finanziarie
Lâarticolo 11, modificato al Senato, interviene sulla vigente disciplina delle DTA â Deferred Tax Assets (imposte differite attive) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilitĂ di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. In sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti dâimposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010) possono optare, con riferimento alle attivitĂ per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere lâapplicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone annuo, fino allâesercizio in corso al 31 dicembre 2029. Le maggiori entrate derivanti dalle norme in esame sono destinate al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione ed al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Si dispone che lâesercizio della predetta opzione si considera effettuato al momento del versamento del canone; il termine per lâesercizio della stessa viene dunque spostato dal 4 giugno al 31 luglio 2016 (per il quantum dovuto con riferimento allâesercizio 2015), semplificandone le modalitĂ . Resta ferma una specifica disciplina per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie.
Lâarticolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietĂ bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianitĂ anagrafica e/o contributiva per lâaccesso allâassegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione allâesodo. Lâapplicazione della deroga temporanea è subordinata allâemanazione del regolamento di relativo adeguamento del Fondo (Fondo di solidarietĂ per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dellâoccupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito).
Durante lâesame al Senato è stato introdotto lâarticolo 12-bis, concernente la disciplina della cessione in blocco dei crediti dâimpresa (cd. factoring), che consente lo svolgimento di tale attivitĂ alle societĂ di capitali, che svolgono lâattivitĂ di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza i quali non siano intermediari finanziari, oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attivitĂ bancaria previste ai sensi del Testo Unico Bancario.
Articolo tratto da: Camera dei Deputati






