Ă stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2017 il decreto interministeriale 30 marzo 2017, che aggiorna le previsioni in merito alle modalitĂ di presentazione della richiesta di credito di imposta di cui allâart. 21-bis del d.l. 83/2015, in considerazione della stabilizzazione degli incentivi disposta dallâart. 1, co. 618, della legge di stabilitĂ per il 2016 (legge 208/2015).
In particolare il d.m. del 30 marzo 2017 ha aggiornato il precedente Decreto del Ministero della Giustizia, 23 dicembre 2015 recante disposizioni in ordine agli Incentivi fiscali nella forma del credito dâimposta nei procedimenti di negoziazione assistita.
La normativa in questione, come noto, prevede che possono presentare domanda le parti che hanno corrisposto, nellâanno precedente alla presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, o di arbitrato concluso con lodo, per il riconoscimento di un credito dâimposta commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro.
Le domande possono essere presentate, per il 2017, sino al 10 aprile p.v.
Per gli anni 2018 e 2019 le domande potranno essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio di ciascun anno.
La presentazione delle domande deve avvenire tramite procedura online accedendo al seguente indirizzo web:
https://concorsi.giustizia.it/incentivi-fiscali/
La trasmissione deve essere effettuata, per lâanno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dallâanno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
Art. 21 bis D.L. 83/2015
Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione
1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonchĂŠ alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dellâarbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2016.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2016, sono stabiliti le modalitĂ e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sullâautenticitĂ della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica allâinteressato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1, lâimporto del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, allâAgenzia delle entrate, lâelenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi [per lâanno 2015] ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonchĂŠ, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dĂ luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, NĂŠ del valore della produzione netta ai fini dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Per lâattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2016. Agli oneri per lâanno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui allâarticolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.






