Decreto Ministero della Giustizia, 23 dicembre 2015
(Gazz. Uff. 8 gennaio 2016, n.5 )
Testo con le modifiche apportate dal D.M. 30 marzo 2017
Art. 1
Definizioni e oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalitĂ e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente, nonchĂŠ i controlli sullâautenticitĂ della stessa.
2. Ai fini del presente decreto, per ârichiedenteâ si intende la parte che ha corrisposto, nellâanno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta , il compenso allâavvocato che lo ha assistito nel corso di uno o piĂš procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sempre che si sia concluso con lodo (1).
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, lettera a), del D.M. 30 marzo 2017.
Art. 2
Richiesta di attribuzione del credito di imposta
1. La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando lâapposito modulo (FORM), disponibile [dal giorno 10 gennaio 2016] in unâarea dedicata, denominata âIncentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014â del sito internet del Ministero della giustizia (âwww.giustizia.itâ) (1).
2. Alla richiesta deve essere allegata:
a) copia dellâaccordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dellâOrdine degli avvocati a norma dellâarticolo 11 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento di cui al capo I del predetto decreto-legge, nonchĂŠ copia per immagine dellâoriginale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma dellâarticolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;
b) copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dallâavvocato o dallâarbitro;
c) copia della quietanza, del bonifico, dellâassegno o di altro documento attestante lâeffettiva corresponsione del compenso nellâanno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta (2).
d) copia del documento di identitĂ del richiedente;
3. In caso di definizione con successo di piĂš negoziazioni assistite, ovvero di piĂš arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso allâavvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, lettera b), punto 1), del D.M. 30 marzo 2017.
(2) Lettera modificata dallâarticolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), del D.M. 30 marzo 2017.
Art. 3
ModalitĂ di trasmissione della richiesta
1. La richiesta del credito di imposta è trasmessa esclusivamente avvalendosi delle funzionalitĂ del sito internet di cui allâarticolo 2, comma 1. La trasmissione deve essere effettuata, per lâanno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dallâanno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto dal periodo precedente sono inammissibili (1).
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. 30 marzo 2017.
Art. 4
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
1. Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dellâarbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalitĂ , al compenso corrisposto allâavvocato o allâarbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2016 (1).
2. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi dellâart. 6 del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilitĂ speciale n. 1778 âAgenzia delle entrate â fondi di bilancioâ, aperta presso la Banca dâItalia.
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 30 marzo 2017.
Art. 5
ModalitĂ di comunicazione dellâesito della richiesta
1. Il Ministero della giustizia â Dipartimento per gli affari di giustizia, entro il 30 aprile dellâanno in cui è presentata la richiesta, comunica al richiedente lâimporto del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. La comunicazione ha luogo con le modalitĂ pubblicate nellâarea dedicata di cui allâarticolo 2, comma 1 (1).
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, lettera e), del D.M. 30 marzo 2017.
Art. 6
Procedure di utilizzo del credito di imposta
1. Il credito dâimposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per lâanno in cui è avvenuto il pagamento del compenso allâavvocato ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dellâart. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dellâimporto spettante, effettuata dal Ministero della giustizia ai sensi dellâart. 5, comma 1, del presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dallâAgenzia delle entrate, pena il rifiuto dellâoperazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (1).
2. Lâammontare del credito dâimposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 non deve eccedere lâimporto comunicato dal Ministero della giustizia, pena lo scarto dellâoperazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, il Ministero della giustizia trasmette allâAgenzia delle entrate, con modalitĂ telematiche definite dâintesa, lâelenco dei soggetti beneficiari e lâimporto del credito spettante a ciascuno di essi, nonchĂŠ le eventuali variazioni e revoche.
3. Il credito lâimposta non dĂ luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, NĂŠ del valore della produzione netta ai fini dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 30 marzo 2017.
Art. 7
Controlli e cause di revoca del credito di imposta
1. Ai fini di cui allâarticolo 6, nonchĂŠ allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per le finalitĂ di cui allâarticolo 11 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con le modalitĂ indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dellâorganizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalitĂ per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo.
2. Il credito di imposta è revocato nel caso venga accertata lâinsussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata, di cui allâarticolo 2, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dellâarticolo 8.
Art. 8
Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito
1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della giustizia, si accerti lâindebita fruizione, anche parziale, del credito dâimposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilitĂ delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dellâart. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, lâAgenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dellâanno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalitĂ telematiche definite dâintesa, lâelenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito dâimposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nellâanno precedente, con i relativi importi (1).
3. LâAgenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della giustizia lâeventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito dâimposta di cui allâart. 1, accertata nellâambito dellâordinaria attivitĂ di controllo.
Il presente decreto sarĂ trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
(1) Comma sostituito dallâarticolo 1, comma 1, lettera g), del D.M. 30 marzo 2017.






