Dal 1 ottobre 2008 è entrato in vigore il Regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 relativo alla “Trasparenza dei Premi e delle Condizioni di Contratto delle Polizze R.C. Auto”.
Il Regolamento reca le disposizioni di attuazione dell’articolo 131 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che attribuisce all’ISVAP il potere di disciplinare gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari in materia di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto relativamente all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.
Tale regolamento, volto a tutelare gli utenti, comporta una serie di obblighi per compagnie assicurative e intermediari.
Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e di concorrenza nell’offerta di prodotti assicurativi relativi alla RCA obbligatoria le imprese assicurative devono mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet: a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni; b) le condizioni generali e speciali di polizza; c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.
In particolare nella predisposizione del preventivo gratuito personalizzato, le imprese considerano tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa.
Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall’impresa ai fini della determinazione del premio ed indica:
a) il premio globale richiesto per la copertura;
b) la misura della provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati(la provvigione è espressa in valore assoluto, inoltre, a fini di comparabilità, viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale);
c) l’eventuale sconto complessivamente applicato dall’impresa e dall’intermediario.
Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.
Ogni preventivo riporta un codice, assegnato secondo procedure prestabilite dall’impresa, che ne consenta l’identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto.
Il preventivo personalizzato ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso. Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l’utente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, l’impresa rilascia il preventivo sulla base della nuova tariffa.
In particolare nel caso di imprese che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza il preventivo rilasciato sul sito internet deve contenere, oltre ai requisiti previsti per quello rilasciato dall’agenzia e ad altri requisiti specifici, l’avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all’intermediario.
Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contengono l’indicazione: a) del premio globale corrisposto per la copertura; b) della provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario con essa operante in rapporto diretto; c) la provvigione è espressa in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio globale; dell’eventuale sconto complessivamente applicato.
Ulteriori obblighi informativi sono previsti per i broker Gli intermediari che operino in rapporto diretto con l’impresa devono portare a conoscenza dell’utenza i nominativi delle imprese delle quali offra i prodotti di R.C. Auto, nonché i livelli provvigionali dalle stesse riconosciutigli.
L’informativa deve essere idonea a consentire l’immediata confrontabilità dei dati e deve essere affissa, o resa comunque disponibile, presso i locali dell’intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico oppure mediante adeguata evidenziazione nell’ambito del sito internet eventualmente allestito dall’intermediario medesimo.


