Da ferragosto 2013 è in vigore lâobbligo di assicurazione per i professionisti cosĂŹ come previsto dallâart. 5 del DPR 7 agosto 2012 n.137, la cui efficacia è stata differita allâanno successivo rispetto allâentrata in vigore del decreto medesimo, fissata per il resto al giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 14 agosto 2012, n. 189), il tutto al fine di consentire la negoziazione di specifiche convenzioni collettive dâassicurazione negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.
Il professionista è ora tenuto a stipulare unâidonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dallâesercizio dellâattivitĂ professionale, comprese le attivitĂ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve inoltre rendere noti al cliente, al momento dellâassunzione dellâincarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La mancata stipulazione della polizza o lâomessa informazione al cliente costituiscono tuttavia unicamente unâ illecito disciplinare, sta dunque ai consigli degli ordini professionali prevedere un adeguato profilo sanzionatorio.






