Cassazione civile, sez. III, 27 gennaio 2025, n. 1909

Polizza decennale postuma: si tratta di assicurazione per conto di chi spetta e non di assicurazione della responsabilità civile del costruttore.

Ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 122/2005, «il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione».
La ratio complessiva del decreto legislativo n.122 del 2005, in conformità ai principi e ai criteri direttivi fissati dalla legge di delega n. 210 del 2004, art. 3, è quella realizzare l’“equa” ed “adeguata” tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, integrandone le forme in funzione della sua effettività, soprattutto dinanzi alla frequente evenienza delle sopravvenute situazioni di crisi o di insolvenza del costruttore.

Si è posta la questione se la polizza assicurativa decennale di cui all’art.4 del D.Lgs. n. 122/2005 integri una figura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta (sia pure con elementi di peculiarità rispetto allo schema generale dell’art. 1891 cod. civ.), oppure una figura di assicurazione della responsabilità civile.

  • Ritenendo detta polizza un’assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, al quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, compete la piena legittimazione ad agire nei confronti dell’assicuratore, ponendosi soltanto la questione – da risolvere di volta in volta da parte del giudice del merito, all’esito dell’esame della specifica polizza contrattuale conclusa tra le parti.
  • Ritenendo la polizza ex art. 4 del D.Lgs. n. 122 del 2005 una forma di assicurazione della responsabilità civile del costruttore è il contraente ad assicurare la propria responsabilità civile e, in quanto assicurato, è l’unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza, in difetto di una previsione espressa (quale, ad es., quella dell’art. 144 cod. ass. per la RC auto) attributiva dell’azione diretta al danneggiato.

Secondo la Suprema Corte, avuto riguardo all’esigenza, avvertita dal legislatore di apprestare un’equa, adeguata ed effettiva tutela all’acquirente dell’immobile da costruire, per la Cassazione «non può condividersi l’opinione secondo cui la polizza assicurativa decennale postuma contemplata dall’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 possa assumere la natura di assicurazione del costruttore per responsabilità civile».
Diversamente la polizza assicurativa decennale postuma ex art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005, costituisce una peculiare fattispecie di assicurazione per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto dell’interesse superindividuale sotteso alla stipulazione e delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell’art. 1891, comma 2, codice civile.

Art. 1669 Codice Civile
Rovina e difetti di cose immobili.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l‘opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Art. 1891 Codice civile
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. III, 27 gennaio 2025, n. 1909